(di Sandro Pascucci - www.signoraggio.com)
Pian pianino mi mangio tutto il panino.. ergo: come siamo giunti a questo punto? Come, quando e chi ha permesso tutto ciò? In che giorno, con quale mossa il popolo è stato messo sotto scacco? Chi ricorda più ormai l'ora esatta in cui sono scattati i ceppi della schiavitù? MA STI CAZZI!! Piuttosto la domanda è: capendo come è successo.. permetteremo che non riaccada più?
Come si apre un banca in Italia? C'è un decreto legislativo che dice come fare, cosa serve:
DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, n. 385 (GU n. 230 Suppl.Ord. del 30/09/1993) TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA [1]
In tale decreto c'è un "CAPO":
CAPO II AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA, SUCCURSALI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
che contiene un articolo, il numero 14, che dice:
ART. 14. AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA
1 . LA BANCA D'ITALIA AUTORIZZA L'ATTIVITÀ BANCARIA QUANDO RICORRANO LE SEGUENTI CONDIZIONI: a) SIA ADOTTATA LA FORMA DI SOCIETÀ PER AZIONI O DI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA; b) IL CAPITALE VERSATO SIA DI AMMONTARE NON INFERIORE A QUELLO DETERMINATO DALLA BANCA D'ITALIA; c) VENGA PRESENTATO UN PROGRAMMA CONCERNENTE L'ATTIVITÀ INIZIALE, UNITAMENTE ALL'ATTO COSTITUTIVO E ALLO STATUTO; d) I PARTECIPANTI AL CAPITALE ABBIANO I REQUISITI DI ONORABILITÀ STABILITI DALL'ART. 25 E SUSSISTANO I PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DALL'ART. 19; e) I SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO ABBIANO I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ INDICATI NELL'ART. 26.
2 . LA BANCA D'ITALIA NEGA L'AUTORIZZAZIONE QUANDO DALLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI INDICATE NEL COMMA 1 NON RISULTI GARANTITA LA SANA E PRUDENTE GESTIONE.
3 . NON SI PUÒ DARE CORSO AL PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE SE NON CONSTI L'AUTORIZZAZIONE DEL COMMA 1.
4 . LO STABILIMENTO IN ITALIA DELLA PRIMA SUCCURSALE DI UNA BANCA EXTRACOMUNITARIA È AUTORIZZATO CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, D'INTESA CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, SENTITA LA BANCA D'ITALIA. L'AUTORIZZAZIONE È COMUNQUE SUBORDINATA AL RISPETTO DI CONDIZIONI CORRISPONDENTI A QUELLE DEL COMMA 1, LETTERE B), C) ED E).L'AUTORIZZAZIONE È RILASCIATA TENENDO ANCHE CONTO DELLA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ.
Bene.. con un nuovo decreto legislativo:
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.303 "Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)" [2]
il Presidente della Repubblica emana (art. 1, comma 2) che al vecchio decreto 385 del 1993 vengano fatte delle modifiche. Quali? Ad esempio per quanto riguarda l'apertura di banche extracomunitarie:
2. Al comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione e' comunque subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente»
Quindi la nuova regola non sarà più:
"..4 . LO STABILIMENTO IN ITALIA DELLA PRIMA SUCCURSALE DI UNA BANCA EXTRACOMUNITARIA È AUTORIZZATO CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, D'INTESA CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, SENTITA LA BANCA D'ITALIA. L'AUTORIZZAZIONE È COMUNQUE SUBORDINATA AL RISPETTO DI CONDIZIONI CORRISPONDENTI A QUELLE DEL COMMA 1, LETTERE B), C) ED E).L'AUTORIZZAZIONE È RILASCIATA TENENDO ANCHE CONTO DELLA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ..." continua clicca: http://www.signoraggio.com/signoraggio_dossier_scaccoalre.html
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1993/lexs_140756.html
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/06303dl.htm
http://www.signoraggio.com/index_articoli.html#mondoislam
domenica 20 gennaio 2008
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